IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002,  n.
245, convertito,  con  modificazioni,  dall'art.  1  della  legge  27
dicembre 2002, n. 286 del 6  aprile  2009  recante  la  dichiarazione
dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari  a
causa  degli  eventi  sismici  che  hanno  interessato  la  provincia
dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6  aprile
2009; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  6
aprile 2009 recante  la  dichiarazione  dello  stato  d'emergenza  in
ordine agli eventi sismici predetti; 
  Viste le ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  n.
3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009,  n.  3755  del  15
aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile  2009,
n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4
maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio  2009,
n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780  del
6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784  del  25
giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio  2009,  n.  3797  del  30
luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009,  n.  3805  del  3  settembre
2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15  settembre  2009,
n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813
del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009,  n.  3817  del  16
ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 del  27  novembre
2009 e n. 3827 del 27 novembre 2009; 
  Visto l'art. 3, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile  2009,  n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; 
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con
cui si dispone che i provvedimenti ivi  previsti  sono  adottati  con
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai  sensi
dell'art. 5, comma 2, della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  di
concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  per  quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario; 
  Viste le note dei Sindaci di  alcuni  comuni  del  cratere  del  17
novembre 2009; 
  Vista la nota del 25  novembre  2009  della  Prefettura  -  Ufficio
territoriale del Governo di L'Aquila; 
  Vista la nota del  2  dicembre  2009  della  Prefettura  -  Ufficio
territoriale del Governo di Ascoli Piceno; 
  D'intesa con la regione Abruzzo; 
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Commissario delegato di cui al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 e' autorizzato a  rimborsare
le spese sostenute dai familiari delle vittime del sisma del 6 aprile
2009 per le esequie dei propri congiunti che non abbiano  fruito  dei
funerali di Stato, in ragione di complessive euro 80.000, con oneri a
carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. 
  2. Il comma  3,  dell'art.  8  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e' soppresso. 
  3. All'art. 4  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri n. 3827 del 27 novembre 2009 dopo il comma 2 e' aggiunto  il
seguente comma: «3. Per la realizzazione dei lavori di cui  al  comma
1, il Provveditorato interregionale per le  opere  pubbliche  per  il
Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna  e'  autorizzato  ad  avvalersi  delle
deroghe  di  cui  all'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri del 6 aprile 2009, n. 3753  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, ed  all'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri n. 3808 del 15 settembre 2009».